Art. 8.
(Risorse finanziarie
della provincia Nolana).

      1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia Nolana per la spesa corrente, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati alle amministrazioni provinciali di Napoli e di Avellino, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alle popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e per il restante 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali degli enti interessati. Per gli anni successivi al primo, si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Le risorse finanziarie in conto capitale sono ripartite in relazione alla attribuzione di titolarità di specifici beni ai quali gli investimenti si riferiscono.

 

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      2. Nel periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi del nuovo ente ed il 1o gennaio dell'anno successivo, gli organi delle province di Napoli, di Avellino e della provincia Nolana concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo dal bilancio delle province di Napoli e di Avellino dei fondi di spettanza della provincia Nolana.